Collegio dei Docenti

È l'organo responsabile dell'impostazione didattica ed educativa dell'Istituto ed è l’unico che non prevede, in nessun momento, la componente genitori.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

“Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa (…) Esso esercita tale potere nella libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (…) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica (…) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe (…) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione (…) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; (…) elegge (…) i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; (…) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni; (…) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; (…) esamina (…) i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni (…)”

(Capo I Articolo 4, D.P.R. 416/1974, Provvedimenti Delegati sulla scuola.)

Inoltre il Collegio dei Docenti:

  • approva con votazione le aree relative alle Funzioni Strumentali.
  • Cura l’elaborazione dell’Offerta Formativa in relazione agli indirizzi dati dal Dirigente Scolastico al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
  • Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
  • Programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap.

Nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati:

  • promuove delle iniziative volte a garantire lo sviluppo del processo integrativo di detti alunni.
  • Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento.
  • Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all’educazione della salute.

Nelle delibere il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe.

COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto; si riunisce a inizio di ogni anno scolastico o ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, per deliberare sugli aspetti relativi all’educazione, formazione e istruzione dei giovani.

Presieduto dal Dirigente Scolastico con funzione di coordinamento, funge da segretario verbalizzante un docente membro del Collegio stesso individuato dal Dirigente Scolastico. Si riunisce in orario di servizio fuori dall’orario d’insegnamento.

Il Collegio dei Docenti, specie negli istituti comprensivi, può essere suddiviso in dipartimenti qualora dovesse essere necessario discutere e deliberare un qualche aspetto specifico riguardante un determinato settore scolastico.

COME PUO’ AVVENIRE LA CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Secondo il riferimento normativo il Collegio dei Docenti può essere convocato in due modi:

  • tramite convocazione ordinaria;
  • tramite convocazione straordinaria;

Trattandosi di convocazioni di organi collegiali, entrambe le modalità devono essere preavvisate secondo tempi e modalità disciplinate dal regolamento interno della scuola. L'articolo 10 del D.lgds 297/04 conferisce, infatti al Consiglio di Istituto di deliberare autonomamente sulle modalità di convocazione degli organi collegiali. 

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

A occuparsi di documentare e verbalizzare le delibere è uno dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico. La verbalizzazione, il cui obiettivo è quello di permettere a chi non era presente di comprendere il senso e l'iter delle decisioni, è poi firmata dal segretario e dal presidente del Collegio Docenti.

Inoltre, dal momento che il verbale dovrà essere approvato non più tardi della riunione successiva, il primo punto all'ordine del giorno dovrebbe prevedere proprio la sua approvazione.

La ragione dietro a una verbalizzazione completa, chiara e accurata è quella di non lasciare alcuno spazio alle ambiguità e alle interpretazioni personali. In questo modo sarà anche possibile evitare possibili contenziosi successivi.

Si nota quindi che le delibere assunte dal Collegio dei Docenti:

  • hanno validità a partire dal momento dell'approvazione, e nel caso non rechino una scadenza fino a nuova delibera che le integra, modifica o elimina.
  • Non dipendono dall'approvazione del verbale, che può anche svolgersi successivamente alla seduta.

Sede

Scuola secondaria di I°grado

Info

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994

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